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statuto associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE “UGUALI E DIVERSI” – Onlus in ricordo di Rino Del Guerra

Art.1
Costituzione

E’ costituita con sede in Pozzuoli (NA) – via Coste di Cuma 7, ai sensi della Legge 266/91, l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Uguali e Diversi” ONLUS in ricordo di Rino del Guerra di seguito detta organizzazione.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
L’Associazione utilizzerà l’acronimo Onlus nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

 

Art.2
Finalità e attività

L’organizzazione ha lo scopo di promuovere e realizzare:
progetti di promozione umana e di sviluppo socio-economico in Paesi in Via di Sviluppo (PVS);
progetti per l’istruzione e la formazione professionale rivolti a persone appartenenti alle categorie più svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari;
iniziative rivolte alla cultura della solidarietà, dell’uguaglianza ed alla valorizzazione della diversità.
Essa ha durata illimitata e persegue esclusivamente finalità rivolte alla solidarietà sociale.
Nella consapevolezza che attraverso la conoscenza, l’istruzione e la formazione si possa favorire lo sviluppo integrale della persona, inteso come evoluzione sociale ed economica nel segno della solidarietà, dell’uguaglianza e del superamento della diversità, l’organizzazione propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti attività principali:
costituzione e gestione di centri per l’istruzione e la formazione professionale con relativa programmazione didattica nei PVS
organizzazione di conferenze, convegni rivolti alla divulgazione della cultura multietnica;
redazione e pubblicazione di materiali divulgativi sui temi dei diritti umani, sull’uguaglianza e diversità.
L’organizzazione si impegna a svolgere esclusivamente le attività summenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.3
Soci

Sono soci all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
I soci cessano di appartenere all’organizzazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
morte;
indegnità deliberata dal comitato; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci, maggiori di età, il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

 

Art.4
Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

Art.5
Organi

Sono organi dell’organizzazione:
l’assemblea;
il comitato;
il presidente.

 

Art.6
Assemblea

L’assemblea è costituita da tutti i soci all’organizzazione.
Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del comitato;
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

 

Art.7
Comitato

Il comitato è eletto dall’assemblea ed è composto da cinque membri.
Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Il comitato ha i seguenti compiti:
fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
assumere il personale;
eleggere il presidente;
nominare il segretario;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

 

Art.8
Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

 

Art.9
Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato e collegio arbitrale;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
é a capo del personale.

 

Art.10
Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Napoli il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

 

Art.11
Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art.12
Risorse economiche

L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi dei soci;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’organizzazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.13
Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art.14
Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

 

Art.15
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all’organizzazione.

 

Art.16
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’assemblea dei soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’organizzazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazione non lucrative di utilità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo a cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.17
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.